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La PAS finalmente PASserà di moda

Alienazione parentale, di cosa si tratta?
Non riconosciuta come malattia mentale dalla comunità scientifica, ritenuta priva di fondamento dalla Cassazione, mai inserita in alcuna legge dello Stato, è una teoria che va però di moda da anni nei tribunali di tutta Italia. 
Sulla base della mia esperienza di CTU presso il Tribunale di Napoli, nonostante il mancato inserimento nelle classificazioni ufficiali delle malattie, in Italia molti medici, psicologi, addirittura assistenti sociali e avvocati, hanno continuato a servirsi di questi concetti antiscientifici per modificare l’affidamento dei minori, quando nel corso dalla separazione gli stessi rifiutino il rapporto con un genitore.

Ora, a seguito di un’interrogazione parlamentare il 29 maggio 2020 il Ministro della Salute Speranza ha risposto in forma scritta all’interrogazione presentata dalla Senatrice Valeria Valente ed altre colleghe nello scorso novembre, e la PAS è stata riconfigurata.
Infatti nelle prime righe della risposta, la PAS viene definita non più sindrome ma “disturbo della relazione tra più soggetti, una relazione disfunzionale alla quale contribuiscono il genitore alienante, quello alienato e il figlio/la figlia, ciascuno con le sue responsabilità e con il proprio “contributo”, che può variare caso per caso”.

Inizialmente descritta come sindrome (PAS è l’acronimo di Parental Alienation Syndrome) dallo psichiatra americano Richard A. Gardner, che la definisce come:

«Un disturbo che insorge quasi esclusivamente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli. In questo disturbo, un genitore (alienatore) attiva un programma di denigrazione contro l’altro genitore (genitore alienato). Tuttavia, questa non è una semplice questione di “lavaggio del cervello” o “programmazione”, poiché il bambino fornisce il suo personale contributo alla campagna di denigrazione. È proprio questa combinazione di fattori che legittima una diagnosi di PAS. In presenza di reali abusi o trascuratezza, la diagnosi di PAS non è applicabile»

Si tratta effettivamente di condotte quali ad esempio: l’esibire astio e disprezzo ingiustificato e continuo verso l’altro genitore; usare espressioni denigratorie; false accuse di trascuratezza, violenza o abuso ed altro ancora. Il figlio, quindi, nel tempo si allontana dal genitore considerato “cattivo” e nei casi più gravi comincia a rifiutare qualsiasi contatto anche solo telefonico.

Numerose le sentenze intervenute in tema di alienazione genitoriale. Ad esempio in Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 13274/19, Pres. Giancola, Rel. Iofrida.

A prescindere dalle obiezioni sollevate dalle parti, qualora la consulenza tecnica presenti devianze dalla scienza medica ufficiale – come avviene nell’ipotesi in cui sia formulata la diagnosi di sussistenza della PAS, non essendovi certezze nell’ambito scientifico al riguardo – il Giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass. n. 11440/97) oppure avvalendosi di idonei esperti, è comunque tenuto a verificarne il fondamento (cass. 1652/12; Cass. 17324/05). […]
L’ex presidente della Camera Laura Boldrini, oggi deputata Pd, è stata netta: “La Pas va messa al bando in tutte le sue formulazioni. Le associazioni sanno bene che è una pratica non scientifica diffusa grazie allo stesso vento di restaurazione che ha prodotto il Ddl Pillon e che mette le donne nella condizione di non essere credute. Una via per accanirsi proprio sulle madri, accusate di essere cattive e di fare il lavaggio del cervello, private di personalità giuridica insieme ai loro figli”.

Proprio nelle ultime settimane Valeria Valente,Presidente commissione d’inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere,
Segretario commissione Giustizia dichiara che
“Come sappiamo la Pas è ancora determinante in molti processi per separazione , utilizzata soprattutto contro le donne in caso di violenza. Ma non è una patologia, e quindi non può essere usata. Per questo il ministero chiarisce che, qualora siano segnalate diagnosi di Pas da parte di medici o psicologi, informa i relativi Ordini professionali per gli accertamenti sulle violazioni delle norme deontologiche. E che ‘rientra nell’ambito delle competenze del ministero della giustizia intraprendere le adeguate iniziative finalizzate a garantire che, nelle sedi processuali, non vengano riconosciute patologie prive delle necessarie evidenze scientifiche, tanto più pericolose perché aventi ad oggetto decisioni in materia di minori’. Sarà mia cura inviare questa risposta al ministero della Giustizia, chiedendo di predisporre gli strumenti necessari al rispetto di queste indicazioni”.

  • Sindrome di alienazione genitoriale: il grande imbroglio di Andrea Mazzeo
  • La perizia nelle separazioni: Guida all’intervento psicologico di Alberto Vito