CTP – Consulenza tecnica di parte

Mi sono occupata in molti casi di consulenze psicologiche di parte nell’ambito di CTU presso il tribunale di Napoli, Napoli Nord e Santa Maria Capua Vetere ed è stato per me molto stimolante e proficuo coadiuvare il lavoro del CTU nell’interesse del minore.
In questo ruolo ho sostenuto, aiutato, ascoltato e supportato il genitore a riflettere su quanto migliorare nel suo ruolo e nel suo rapporto con l’ex coniuge in direzione univoca per il bene della prole.

Laddove la costruzione della verità psichica diviene processo
condiviso con i periziandi si realizza un salto di senso: da una vita
vissuta all’insegna di automatismi cui è stato assegnato il valore di realtà
effettiva grazie al lavoro peritale si passa a un’esperienza relazionale che
riprende a considerare la corrispondenza tra corporeo, emozioni e regolazioni affettive funzionali.
Lo spazio peritale non si limita a consentire ai periti di constatare qualcosa,
ma riconosce loro il mandato di dire qualcosa in grado di avviare un
cambiamento in chi parla, chi ascolta e chi stila provvedimenti a partire
da ciò.

L’accettazione di incarico in qualità di CTP avviene secondo criteri stringenti di seguito elencati.

  • Autonomia professionale – ogni attività peritale di parte la intendo pro veritate e svolta in piena autonomia professionale (Art. 6 Codice Deontologico Psicologi)
  • Supporto alla parte – Il significato che attribuisco all’acronimo di “CTP” Consulente Tecnico di supporto alla Parte per cui la mia attività si rivolge al supporto tecnico sia al Cliente che all’Avvocato.

Lo psicologo in ambito forense come consulente tecnico di parte riveste un ruolo importantissimo per la valutazione di uno stato psicologico o del funzionamento di una persona oggetto di perizia.

E’ importante sottolineare che tale ruolo è riservato esclusivamente allo psicologo iscritto all’Ordine professionale. (Sentenza n. 767 del 5 giugno 2006 della Suprema Corte di Cassazione; declaratorie dei settori scientifico-di­sciplinari da M-PSI/01 fino a M-PSI/08 del Decreto Ministeriale del 4 ottobre 2000 del Ministero dell’Università e della Ricerca, presenti nei percorsi formativi universitari dello psicologo: classe 34 e 58/S di cui al DM 509/99 e classe L24 ed LM51 di cui al DM 270/04)

Esistono sostanziali differenze tra il lavoro peritale dello psicologo nell’ambito civile e in quello penale:

In ambito civile “quando è necessario, il Giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica” (art. 61 Cod. Proc. Civ). Questa richiesta da parte del Giudice si chiama CONSULENZA TECNICA D’UF­FICIO (CTU) ed ha la funzione di offrire al Giudice l’ausilio di cognizioni tecniche che Egli non possiede, essendo di competenza di professionisti specializzati (ad esempio, medici legali, psichiatri, psicologi, commercialisti etc.).

Le parti, invece, possono farsi assistere da propri consulenti tecnici di fiducia, nominando un CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP).

In ambito civile lo psicologo è chiamato dal magistrato a compiere un esame della personalità del soggetto (adulto o minore). Qualora si renda evidente un funzionamento psicopatologico, occorre che dimostri clinicamente la relazione tra la patologia riscontrata e la ricaduta negativa si questa sul comportamento oggetto di perizia, che potrebbe non sussistere. Non è ad esempio detto che una persona con tratti di personalità disturbati, che generano problematiche in alcuni ambiti della propria vita, non possa essere comunque un genitore sufficientemente buono.

L’intervento valutativo dello psicologo o dello psichiatra forense in ambito civile può venire richiesto nei seguenti campi:

  • amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione;
  • impugnazione di un atto (contratto, testamento, donazione);
  • affidamento dei minori nei casi di separazione giudiziale;
  • affidamento e adozione di minori in stato di abbandono;
  • danno biologico di natura psichica diretto e indiretto;
  • invalidità civile, pensionabile, eccetera;
  • problemi del consenso;
  • responsabilità professionale;
  • idoneità al lavoro, alla guida, al porto d’armi, allo sport agonistico, eccetera.

In ambito penale, la perizia è solo quella disposta dal Giudice (GIP, GUP, Giudice del dibattimento), di regola su richiesta delle parti, ma anche d’Ufficio (dal GUP o dal Giudice del dibattimento), qualora egli la ritenga ne­cessaria ai fini della decisione. Tutte le altre sono consulenze tecniche di parte (CTP) per il pubblico ministero, per la difesa dell’indagato/imputato, per le parti civili.

Allo psicologo è richiesto, nella fase di cognizione, di valutare lo stato mentale della vittima del reato, ad esempio nei casi di circonvenzione di persona in­capace o violenza sessuale, per verificare se era capace di rendersi conto di ciò che stava accadendo o era in uno stato di inferiorità psichica (art. 643 c.p. ; art. 609 bis, 1° co., c.p.) e per verificare l’entità del trauma psicologico subito. L’indagine sulla personalità dell’autore di re­ato in questo ambito è invece vietata dal codice (art. 220).

In generale, sia nel civile che nel penale, è importante che l’analisi del consulente tecnico sia ATTENDIBILE e SCIENTIFICA. Gli strumenti psicometrici utilizzati devono essere standardizzati e avere chiari riferimenti bibliografici e il percorso valutativo dello psicologo deve rispondere a un metodo rigoroso e rispettoso della deontologia (Fornari, 2015). A tal scopo è sempre indispensabile che sia costruita una relazione significativa tra periziando e consu­lente, in cui collocare i dati clinici e quelli ricavati dai protocolli e dalle indagini strumentali.